La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007) ha ritenuto che il contratto di mutuo che preveda l’erogazione della somma alla parte mutuataria, la sua retrocessione alla parte mutuante e il suo svincolo solo al verificarsi di una determinata condizione, non costituisce titolo esecutivo in assenza dell’attestazione dell’avvenuto svincolo e che detta attestazione può avvenire solo tramite la stipula di un atto avente le forme prescritte dall’art. 474 c.p.c. (i.e. atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Per la S.C. non è dubbio che il contratto di mutuo, il quale ha carattere reale e non obbligatorio, possa ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria. Sennonché, nel caso portato alla sua attenzione, l’atto pubblico, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, dalle quali emergeva che la somma mutuata, «effettivamente ricevuta dalla società mutuataria, era stata da quest’ultima nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa». Pertanto, sebbene non fosse dubbio che l’atto pubblico così redatto integrasse gli estremi del mutuo, doveva escludersi la sussistenza di una «obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c.», in quanto detta obbligazione non era da considerarsi efficace, giacché il suo sorgere era subordinato al verificarsi di condizioni successive alla stipulazione del contratto.
Più precisamente, per la Cassazione poiché il deposito bancario ha natura di deposito irregolare, per cui la banca depositaria acquista la proprietà della somma di denaro depositata pur avendo l’obbligo di restituirla al verificarsi di alcune condizioni indicate nel contratto di mutuo, il ritrasferimento della somma in discorso al mutuatario richiede un successivo atto volontario della banca mutuante volta ad un nuovo trasferimento del denaro al mutuatario, in modo da far sorgere in capo a quest’ultimo l’obbligazione di restituzione della somma mutuata. In mancanza di siffatto “svincolo”, la parte mutuataria non è messa in condizione di disporre della somma mutuata, la quale, dunque, resta ancora nella disponibilità della banca mutuante. Dunque, sino allo “svincolo” (i.e. al trasferimento della somma mutuata) ad opera della banca, «non solo sulla parte mutuataria non può ritenersi gravare alcuna obbligazione di restituzione della predetta somma, che si trova in realtà già nel patrimonio giuridico della banca, ma, addirittura, al contrario, è la banca che risulta obbligata (al verificarsi delle condizioni convenzionalmente previste) a trasferirla alla mutuataria».
Qualora il mutuo preveda tali pattuizioni è possibile rivolgersi allo studio per ricevere l’opportuna assistenza legale anche in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema trattato.



