NPL

NPL e prova della titolarità del credito

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La perdurante crisi economica e finanziaria ha contribuito a determinare l’esplosione del fenomeno dei c.d. NPL ( Non Performing Loans ovvero crediti deteriorati), cioè di quei prestiti la cui riscossione, da parte delle banche, risulta incerta.

A causa dei maggiori vincoli di bilancio cui sono soggetti gli istituti di credito che detengono livelli elevati di NPL, questi cedono i crediti deteriorati attraverso lo strumento della cartolarizzazione per ottenere liquidità, da un lato, e smobilizzare crediti “incagliati”, dall’altro.

Come posso oppormi alle richieste della Banca nuova titolare del credito?

In ambito processuale, accade spesso che la nuova titolare del credito riprenda le azioni di recupero, nei confronti di società e garanti, senza dare però sufficiente prova dell’atto di cessione all’interno del quale è (asseritamente) ricompreso lo specifico credito per il quale si agisce.

In questi casi, la giurisprudenza ritiene che la banca deve dare idonea prova della sua legittimazione ad agire, richiedendo non solo la pubblicazione in G.U. della cessione “in blocco” (operazione che, peraltro, attiene solo al piano dell’efficacia della cessione stessa nei confronti dei debitori ceduti, analogamente a quanto richiesto ex art. 1264 c.c. in via generale) ma, soprattutto, la prova dell’oggetto dell’atto di cessione e cioè la prova dello specifico contratto che sia idoneo a dimostrare l’inclusione del credito attivato dalla banca nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.

In mancanza, il legale potrà contestare, ogni qual volta si è raggiunti da una richiesta o domanda di pagamento, il diritto della banca di agire nei confronti del proprio cliente, nei casi in cui manchi la prova effettiva della titolarità del credito da parte dell’istituto che ne è diventato il nuovo titolare.

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