prescrizione

Liberazione del fideiussore per intervenuta prescrizione del credito.

Tempo di lettura: 2 minuti

Come liberarsi dalla Fideiussione in caso di prescrizione del credito?

Gli istituti di credito o le società di leasing normalmente  richiedono  delle garanzie quando erogano finanziamenti alle imprese o a persone fisiche. La principale figura di garante è rappresentata dal fideiussore: è necessario, però, porre sempre attenzione quando si rilascia una fideiussione.

Ciò in quanto il fideiussore è definito come “responsabile senza debito”, perché è responsabile verso il creditore sebbene non abbia mai contratto con lo stesso alcun rapporto di debito.

Il tema delle garanzie è di grandissima attualità a causa della situazione economica generale e della conseguente difficoltà di accesso al credito, ma anche perché è una tematica che abbraccia settori fondamentali quali la tutela del consumatore e il diritto della concorrenza (si pensi al contenzioso sviluppatosi intorno al modello ABI del 2003 censurato da Banca d’Italia perché in contrasto con la normativa antitrust).

Ebbene, sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione (si segnala, in particolare, Cass. civ., sez.I, n.32402/2019), è possibile verificare se il creditore abbia proposto le necessarie azioni sia contro il debitore pricipale e sia contro il garante, nel tempo utile richiesto dalla legge. Ciò in quanto, da un’analisi delle clausole delle lettere fideiussorie, è possibile qualificare il fideiussore come garante “atipico” o “autonomo” e dunque, sussistendone i presupposti, far valere il decorso del tempo per ottenere la liberazione dal debito.

L’argomentazione di diritto si fonda sulla particolare natura della prestazione cui è obbligato il garante autonomo. L’elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia è individuato, infatti, nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista.Da ciò ne discende che al garante autonomo non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957, comma 4, c.c. e dall’art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale non ha effetti anche nei confronti del garante autonomo.

Di recente, è stato possibile “liberare” dal debito un pensionato che, all’epoca, aveva rilasciato delle lettere fideiussorie (che è stato possibile qualificare come “autonome”) a vantaggio di una s.r.l., successivamente fallita.

Il parere del legale può aiutare, in queste circostanze, coloro che hanno rilasciato fideiussioni a resistere alle richieste dell’istituto di credito o di altro intermediario per ottenere la liberazione dalla debitoria.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *