Quando è possibile richiedere al Tribunale il cambio del nome e del sesso all’anagrafe?

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Quali sono i presupposti per richiedere il cambio del nome e del sesso anagrafico dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.143/2024 e la più recente evoluzione giurisprudenziale?

IL CASO.

Tizia adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere l’autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile e all’accertamento dell’identità maschile, ordinando contestualmente al Comune la rettificazione del registro di stato civile.

LA SOLUZIONE GIURIDICA.

Il Tribunale, con la sentenza n.85 del 14 gennaio 2025, accoglieva la domanda ritenendo soddisfatti i criteri per ritenere la domanda fondata, in quanto Tizia si era sottoposta a percorso psicologico che aveva condotto alla diagnosi di: «disforia di genere in soggetto adolescente di sesso femminile senza disordini della differenziazione sessuale in pre-transizione»; e a percorso endocrinologico presso il centro di endocrinologia pediatrica di Napoli affermante genere maschile. Inoltre, Tizia mostrava in corso di causa la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiedeva giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l’immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento).

Il giudice di merito richiamava la Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221 e la Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, le quali hanno chiarito che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall’art. 1 l. n. 164/1982, non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.

Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, il Tribunale rilevava che la Corte Costituzionale, con la sentenza Corte Cost. 7 ottobre 2024, n. 143, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 in quanto non più attuale.

In termini più semplici, agli effetti della rettificazione, è necessario e sufficiente l’accertamento dell’«intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata» (cfr. Corte Cost. n. 13 luglio 2017, n. 28o).

Tale percorso, oggigiorno, può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico. Dunque, la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: con i mezzi odierni, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.

Pertanto, il Tribunale riteneva che non vi fosse nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all’adeguamento dei caratteri sessuali fisici, stante l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della succitata norma che prevede necessariamente l’autorizzazione del Tribunale all’intervento medico-chirurgico quale tappa imprescindibile al fine della rettificazione anagrafica.

Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile solo in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia  laddove l’intervento sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio nei casi in cui la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

In definitiva, è possibile che la persona NON intenda modificare i propri caratteri sessuali per via chirurgica e, dunque, chiedere il solo mutamento del nome e del sesso anagrafico. Questo significa che, se la persona ha raggiunto il proprio benessere psico-fisico e dimostra la propria immedesimazione nel genere percepito e vissuto come “irreversibile” non è obbligato ad effettuare l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e può ottenere il cambio del nome e del sesso anagrafico anche se non si è operata o decide di non operarsi.

Qualora necessario, è possibile richiedere assistenza allo studio sull’argomento trattato.

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