L’ordinamento italiano, come noto, prevede che, prima di ottenere il divorzio, i coniugi debbano di norma richiedere la separazione personale. Solo dopo il decorso di un determinato periodo di tempo dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione ed il passaggio in giudicato della sentenza (anche parziale) di separazione, è possibile procedere con il deposito della domanda di divorzio.
Orbene, è possibile chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione?
Allo scopo di ridurre i costi di due procedimenti diversi e le relative tempistiche ed incertezze, il legislatore non ha eliminato la separazione, ma ha introdotto la possibilità di proporre contemporaneamente la domanda di divorzio e di separazione in cumulo “subordinato”: cosa significa?
In altri termini, poiché il divorzio non può essere proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la riforma consente la proposizione della domanda di divorzio sin dalla fase introduttiva del giudizio di separazione, condizionandone, però, la procedibilità appunto al decorso del termine previsto dalla legge e al passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione.
Di conseguenza, per istruire la domanda di divorzio si dovrà attendere, in ogni caso, almeno un anno dalla comparizione della parti dinanzi al giudice delegato nell’ambito della separazione.
Importante è l’ausilio del legale in quanto il cumulo delle domande comporterà la necessità per le parti di formulare, sin dall’inizio del procedimento di separazione, tutte le domande relative alla pronuncia di divorzio, con le relative richieste istruttorie.
Il riferimento, evidentemente, è all’eventuale richiesta di un assegno divorzile, che ha presupposti sostanziali diversi da quelli dell’assegno di mantenimento. Il coniuge”debole” , nel ricorso introduttivo (e nella successiva memoria integrativa) dovrà fornire le prove relative al tenore di vita della coppia per quanto attiene l’assegno di mantenimento e quelle del contributo dato alla famiglia, in relazione al nesso causale tra il suo “sacrificio” e l’eventuale sperequazione reddituale delle parti, nell’ottica dell’assegno divorzile.
Ai difensori pertanto, nella fase iniziale, verranno richieste attenzioni particolari.



