TAEG, TAN, TEG e TEGM: facciamo chiarezza.

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Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), noto anche come Indicatore Sintetico di Costo (ISC), rappresenta un indicatore fondamentale nel settore dei finanziamenti bancari e finanziari, in particolare per il credito al consumo e i mutui. È espresso in percentuale annua e include non solo gli interessi, ma anche la maggior parte dei costi accessori che il consumatore deve sostenere in relazione al contratto di credito.

La sua funzione principale è fornire al consumatore una misura sintetica e standardizzata del costo totale del credito, permettendo un confronto più agevole tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Il TAEG è definito come il tasso che rende uguale, su base annua, il valore attuale di tutti gli importi erogati dal creditore (prelievi) al valore attuale di tutti gli importi che il consumatore deve rimborsare (rimborsi e spese).

A differenza del Tasso Annuo Nominale (TAN), che esprime unicamente la misura “nominale” annua degli interessi applicati al capitale prestato, il TAEG offre una visione più completa del costo effettivo del finanziamento.

Non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG) o il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), che sono invece gli indicatori utilizzati per la verifica dell’usura ai sensi della Legge 108/1996.

  • QUALI SONO GLI ELEMENTI INCLUSI NEL CALCOLO DEL TAEG?

Il calcolo del TAEG è comprensivo di una serie di costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Tra questi rientrano:

*   Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;

*   Le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

*   Le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

*   Le imposte e tasse, come l’imposta di bollo, che dal 1° giugno 2011 sono incluse nel calcolo;

*   Gli eventuali compensi di intermediari del credito;

*   Le commissioni;

*   I costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.Un esempio tipico sono le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore per assicurarsi il rimborso totale o parziale del credito in caso di eventi come morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore. La giurisprudenza ha evidenziato come la contestualità della stipulazione, la coincidenza della durata, il pagamento anticipato del premio da parte dell’intermediario e l’indicazione dell’intermediario come beneficiario possano rendere la polizza di fatto obbligatoria, anche se formalmente presentata come facoltativa, e quindi da includere nel TAEG;

*   Il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

*   I costi di apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all’utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi, se obbligatori;

*   I costi di valutazione del bene immobile costituito in garanzia, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito;

– QUALI SONO GLI ELEMENTI ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TAEG?

Alcuni costi non rientrano nel calcolo del TAEG:

*   Le spese notarili;

*   Le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora e le eventuali penali;

*   Le spese a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (diverse dal prezzo di acquisto);

*   Le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;

*   Le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;

*   Le spese per assicurazioni o garanzie diverse da quelle obbligatorie per ottenere il credito;

  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

La disciplina del TAEG ha origine comunitaria ed è stata recepita nell’ordinamento italiano. Inizialmente introdotto dalla Legge 142/92 e dal Decreto Ministeriale 8 luglio 1992, è stato successivamente regolamentato dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003 e, in particolare, dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia.

Le regole di dettaglio per il calcolo del TAEG sono specificate negli allegati alle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia (storicamente Allegato 5C, poi sostituito da Allegato 5B). Queste disposizioni, in combinato disposto con le FAQ della Banca d’Italia, forniscono indicazioni precise, ad esempio, su come calcolare il TAEG per contratti a tempo indeterminato o revolving, ipotizzando, in assenza di un calendario di rimborso stabilito, che il credito sia fornito per un anno e rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo.

Il Testo Unico Bancario (TUB), in particolare l’art. 121, definisce il TAEG come il costo effettivo del credito espresso in percentuale annua. L’obbligo di riportare il TAEG in modo chiaro e graficamente evidenziato è previsto anche per gli annunci pubblicitari che riportano tassi di interesse o altre cifre relative al costo del credito (art. 123 TUB).

Per i contratti di credito al consumo, la disciplina del TAEG si applica in base all’art. 125-bis TUB, che rinvia all’art. 117 TUB solo per alcuni commi (2, 3 e 6), ma prescrive comunque che i contratti precisino le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Per i contratti di credito immobiliare ai consumatori, invece, l’art. 117 TUB si applica integralmente (art. 120-noviesdecies TUB).

In sintesi, il TAEG è uno strumento essenziale di trasparenza che consente al consumatore di conoscere il costo complessivo di un finanziamento, includendo la maggior parte delle spese accessorie oltre agli interessi, e di confrontare efficacemente le diverse offerte di credito sul mercato.

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