- LA DEFINIZIONE DI USURA E IL TASSO SOGLIA.
L’art. 644 c.p. definisce l’usura, stabilendo che è usurario chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il terzo comma dell’art. 644 c.p. rinvia alla legge per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
In sintesi, il superamento del tasso soglia usura si verifica quando il Tasso Effettivo Globale (TEG), calcolato includendo tutti gli oneri connessi al credito (con le eccezioni previste), supera il limite stabilito trimestralmente dai decreti ministeriali.
La normativa si estende a tutte le operazioni di finanziamento e credito.
Questo limite, detto “tasso soglia”, è stabilito dall’art. 2, comma 4, della Legge n. 108/1996. In origine, tale limite era individuato nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà.
Successivamente, il metodo di calcolo del tasso soglia è stato modificato dall’art. 8, comma d, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), efficace dal 14 maggio 2011.
La nuova formula prevede che la soglia di usura sia calcolata aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
In caso di superamento del limite, le conseguenze sono disciplinate dall’art. 1815, comma 2, del Codice Civile secondo cui: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”: pertanto, il debitore sarà tenuto a restituire unicamente il capitale e gli interessi eventualmente già pagati in base alla clausola nulla sono indebiti e devono essere restituiti da parte del soggetto finanziatore.
- LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA: PROCEDURA AMMINISTRATIVA E RILEVAZIONI PERIODICHE.
La Legge n. 108/1996 prevede una specifica procedura amministrativa per la determinazione del tasso soglia.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (già Ministro del Tesoro), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
Questi valori medi, corretti in ragione di eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee è effettuata annualmente con decreto ministeriale
I decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei TEGM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono considerati fonti integrative del diritto e devono essere conosciuti e applicati dal giudice (principio “iura novit curia”). Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM sono norme secondarie che devono conformarsi alla normativa primaria (art. 644 c.p. e L. 108/1996) e hanno rilevanza principalmente a fini statistici, non potendo intaccare la portata precettiva della norma penale. Tuttavia, i decreti ministeriali rinviano esplicitamente ai criteri di calcolo stabiliti dalle istruzioni della Banca d’Italia per verificare il rispetto del limite.
- IL CALCOLO DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEG) AI FINI DELLA VERIFICA USURA.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si deve considerare il Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato in concreto.
L’art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
Il TEG deve quindi includere tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all’utilizzo del credito.
La giurisprudenza ha chiarito quali voci rientrano nel calcolo del TEG e quali no:
*Commissione di Massimo Scoperto (CMS): La sua inclusione nel calcolo del TEG ha avuto un’evoluzione normativa e giurisprudenziale. L’art. 2-bis del D.L. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2010 la CMS rientra nel calcolo del TEGM rilevato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Per i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010, la verifica del superamento del tasso soglia doveva essere effettuata mediante la separata comparazione del TEG degli interessi e della CMS applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali), compensando l’eventuale eccedenza della CMS con il “margine” residuo degli interessi.
L’art. 2-bis non è norma di interpretazione autentica, ma disposizione innovativa.
*Altre Commissioni e Spese: Commissioni e provvigioni derivanti da clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi sono rilevanti. L’art. 117-bis TUB (introdotto dal D.L. n. 201/2011) precisa che anche le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce (c.i.v.) devono essere computate nel TEG. Voci che hanno natura diversa dalla remunerazione per il prestito di denaro, come le spese di tenuta conto, non possono concorrere a determinare il tasso d’interesse complessivo. Analogamente, commissioni che remunerano prestazioni connesse alla gestione o garanzia di crediti (es. factoring) e non il mero finanziamento sono escluse.
* Costi Eventuali: Oneri dovuti solo in caso di ritardo nei pagamenti o decadenza dal beneficio del termine sono esclusi dal calcolo del TEG in quanto costi eventuali, non dovuti dal momento dell’erogazione del credito.
* Interessi di Mora: La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
La loro mancata ricomprensione nell’ambito del TEGM rilevato non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali. Se i decreti non contengono una rilevazione specifica per i tassi moratori, il tasso soglia per gli interessi moratori sarà dato dal TEGM rilevato per gli interessi corrispettivi, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (se rilevata), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti. È fondamentale che gli interessi di mora siano calcolati correttamente, solo sulla rata impagata e non sull’intero debito residuo.
* Costi Assicurativi: Se l’assicurazione è obbligatoria per legge (es. Art. 54 DPR 180/1950), il relativo costo non è considerato remunerazione del credito e non rientra nel TEG. Se l’assicurazione non è obbligatoria, il suo costo rientra nel TEG.
* Penale per Estinzione Anticipata: Questo costo è escluso dal calcolo del TEG ai fini dell’usura.
- QUANDO SI VERIFICA IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA.
Il superamento del tasso soglia può verificarsi in momenti diversi del rapporto contrattuale, con conseguenze differenti:
* Usura Originaria (o Genetica): Si verifica quando gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto superano il tasso soglia vigente in quel momento. In questo caso, la clausola che prevede gli interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.).
* Usura Sopravvenuta: Si verifica quando il tasso di interesse, pattuito lecitamente (cioè al di sotto della soglia) al momento della stipula, supera la soglia stessa in un momento successivo, ad esempio a causa di un abbassamento del tasso soglia rilevato trimestralmente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24675 del 19.10.2017) hanno stabilito che, con riferimento al contratto di mutuo, l’usura sopravvenuta è irrilevante: non comporta la nullità o l’inefficacia della clausola né la pretesa di riscuotere gli interessi al tasso validamente concordato può essere qualificata contraria a buona fede per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia. Questo principio è stato esteso anche ad altri rapporti bancari.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha precisato l’applicazione di questi principi, in particolare per i contratti di conto corrente e le modifiche unilaterali delle condizioni:
* Superamento nel Corso del Rapporto in Conto Corrente: La dinamica del conto corrente, con continue operazioni di versamento e prelievo, rende necessaria una verifica trimestrale del superamento della soglia usuraria. Anche se il tasso pattuito originariamente era inferiore alla soglia, un superamento può verificarsi nel corso del rapporto. In questo caso, il tasso soglia funge da limite oggettivo per l’ammontare complessivo dei diritti di credito dell’intermediario per quel trimestre. Le somme addebitate in eccesso rispetto al tasso soglia vigente nel trimestre di riferimento sono indebite e ripetibili.Non si applica la totale esclusione degli interessi per l’intera durata del rapporto, ma la sostituzione automatica del tasso usurario con il tasso soglia per i trimestri di accertato superamento.
* Modifiche Unilaterali ai sensi dell’Art. 118 TUB: Se la banca modifica unilateralmente le condizioni contrattuali (inclusi i tassi) ai sensi dell’art. 118 TUB, e il cliente non recede, tale inerzia configura un nuovo accordo contrattuale. In questo caso, la verifica dell’usura va condotta sul tasso risultante dalla modifica al momento in cui questa diventa efficace. Questo non è considerato usura sopravvenuta nel senso della sentenza SU 24675/2017, ma una verifica su un tasso nuovamente pattuito.
- OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA NORMATIVA ANTIUSURA.
La normativa antiusura si applica a tutte le operazioni di finanziamento e credito in cui vengono pattuiti o applicati interessi o altri oneri a fronte di una prestazione di denaro o altra utilità;
Pertanto, la normativa si applica a una vasta gamma di prodotti bancari e finanziari, tra cui:
* Contratti di mutuo;
* Contratti di conto corrente con apertura di credito;
* Credito revolving concesso con carte di credito;
* Prestiti personali;
* Operazioni di factoring, se includono una componente di finanziamento;
* Altre forme di finanziamento.



