Quando il genitore separato e divorziato può chiedere all’ex coniuge il mantenimento per il figlio maggiorenne studente fuori sede?
Nella recente pronuncia (Cass. Civ. sez. I, 22 novembre 2024, n. 30179) la Suprema Corte ha chiarito quali sono i presupposti per poter ritenere ancora sussistente la legittimazione iure proprio del genitore separato o divorziato, già collocatoario, a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, nell’ipotesi in cui il figlio sia studente fuorisede ovvero si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale.
IL CASO.
Il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 9, l. n. 898/1970 presentato da Tizio per essere esonerato dal versare all’ex coniuge Caia l’assegno stabilito nel corso del giudizio di divorzio per il mantenimento delle figlie Mevia e Sempronia, dato che Caia, a suo dire, aveva perso la legittimazione passiva a ricevere tale assegno in quanto le giovani erano oramai divenute maggiorenni e non convivevano più con lei. Il Tribunale reputava, infatti, da una parte che il conseguimento della laurea delle figlie non avesse trasformato la loro condizione di permanenza temporanea fuori sede e dall’altra che il ricorrente non avesse provato la riduzione reddituale dedotta.
La Corte di Appello, a seguito del reclamo presentato da Tizio, dopo aver ricordato che l’assenza di convivenza della madre con le figlie avrebbe determinato il venire meno della legittimazione della genitrice a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento delle discendenti, riteneva che nel caso di specie l’età delle giovani, i percorsi intrapresi dalle stesse, conformi agli studi, nonché le esperienze lavorative e professionali svolte inducessero a ritenere che entrambe, verosimilmente, avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell’ambiente socio-economico nel quale erano inserite, per cui si doveva reputare che la residenza nella città di origine non potesse più essere considerata temporanea.
Giudicava di conseguenza, in accoglimento del reclamo, che non fosse più dovuto a Caia il pagamento del contributo al mantenimento per le figlie già disposto a carico di Tizio, essendo venuto meno il presupposto della convivenza con la madre e, quindi, la legittimazione di quest’ultima a pretendere l’assegno per le discendenti, le quali avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre.
Avverso tale pronuncia Caia proponeva ricorso in Cassazione.
LA SOLUZIONE GIURIDICA.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che la legittimazione iure proprio del coniuge separato o divorziato, già collocatario, a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente ( e che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale) sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Il versamento dell’assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. Cosicché la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest’ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo.
In altri termini, nel caso del figlio maggiorenne studente fuori sede, il giudice di merito deve valutare non la prevalenza temporale dell’effettiva presenza del figlio presso l’abitazione del genitore, quanto piuttosto se tale casa costituisca o meno un punto di riferimento stabile al quale il giovane fa sistematico ritorno in funzione della verifica del fatto che il genitore sia la figura di riferimento per il figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvedeva materialmente alle sue esigenze.
Per ogni chiarimento è possibile richiedere assistenza allo studio legale.



